A seguito dell’adozione del decreto del MEF n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB si è reso necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d’Italia.

Le Disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la consultazione pubblica chiusasi lo scorso febbraio, entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:

a) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;

b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto del MEF, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021 (trattasi di (i) procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo, (ii) assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, (iii) eventi sopravvenuti e rinnovi, (iv) sospensione degli incarichi).

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